Coni – Istanza per accreditamento al 5×1000 a favore di ASD per l’anno 2021

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020 (di seguito DPCM), ha modificato i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille.

In particolare:

• il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari. Se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

• è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento.

L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene, pertanto, la domanda di iscrizione e l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.

Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

NON sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento gli enti già regolarmente iscritti e presenti nell’elenco permanente 2021 (ammesse al beneficio nel 2020) pubblicato sul sito del CONI, www.coni.it.

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