IMPORTANTE: Nuova normativa all’uso del defibrillatore

Nuova normativa all’uso del defibrillatore
Si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 13 ottobre u.s., ha disposto una revisione della norma già prevista nella GUIDA PRATICA, relativamente all’uso del defibrillatore, che trova la seguente nuova formulazione nei documenti “Le principali novità della stagione 2017/2018” (pag. 4 e seguenti) e “Norme generali per l’organizzazione dei campionati Regionali e Territoriali 2017/2018” (pag. 3 e seguenti): Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile e in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri. In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Risultano aboliti i due seguenti commi: E’ ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante la gara per eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto all’impianto, ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla eventuale gravità dell’accaduto. Nel caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo. Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante dovrà presentare una memoria difensiva entro il giorno successivo allo svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il Giudice Sportivo, in sede di omologa, dovrà valutare le motivazioni addotte. Risulta modificato ed integrato anche il seguente paragrafo: La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione, ovviamente non scaduta (ANCHE IN FOTOCOPIA), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento. Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: 1. le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano. 2. Per quanto riguarda la durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 13917 del 20 maggio 2014 ha stabilito che ferma restando l’esigenza di un retraining biennale obbligatorio – necessario per rimanere aggiornati sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sulle eventuali ultime novità in materia – l’autorizzazione all’uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata illimitata. 3. I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.