IMPORTANTE: Nuova normativa all’uso del defibrillatore
Nuova normativa all’uso del defibrillatore
Si
comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 13
ottobre u.s., ha disposto una revisione della norma già prevista nella
GUIDA PRATICA, relativamente all’uso del defibrillatore, che trova la
seguente nuova formulazione nei documenti “Le principali novità della
stagione 2017/2018” (pag. 4 e seguenti) e “Norme generali per
l’organizzazione dei campionati Regionali e Territoriali 2017/2018”
(pag. 3 e seguenti):
Dalla
stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di
Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e
Femminile e in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale, sarà
obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un
defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un
posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una
persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne
constatare la presenza agli arbitri. In caso di assenza la gara non
potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il
punteggio più sfavorevole.
Risultano aboliti i due seguenti commi:
E’
ovvio che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3,
dovesse intervenire durante la gara per eventi esterni al gioco (malore
di una persona del pubblico, di un addetto all’impianto, ecc.) la gara
non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere
sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non
venga interrotta dagli arbitri in base alla eventuale gravità
dell’accaduto.
Nel
caso durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto
all’utilizzo del defibrillatore dovessero lasciare l’impianto per motivi
di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno
dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata
al suo utilizzo. Nel caso ciò non fosse assicurato, la società ospitante
dovrà presentare una memoria difensiva entro il giorno successivo allo
svolgimento della gara in cui venga motivata la situazione creatasi e il
Giudice Sportivo, in sede di omologa, dovrà valutare le motivazioni
addotte.
Risulta modificato ed integrato anche il seguente paragrafo:
La
persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la
relativa certificazione di abilitazione, ovviamente non scaduta (ANCHE
IN FOTOCOPIA), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori
dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento
di soccorso.
Agli
operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo
del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
1.
le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti
quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il
riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su
tutto il territorio italiano.
2.
Per quanto riguarda la durata dei certificati di abilitazione, la
Circolare del Ministero della Salute 13917 del 20 maggio 2014 ha
stabilito che ferma restando l’esigenza di un retraining biennale
obbligatorio – necessario per rimanere aggiornati sulle tecniche di
rianimazione cardiopolmonare e sulle eventuali ultime novità in materia –
l’autorizzazione all’uso del DAE rilasciata a personale non sanitario –
laico ha durata illimitata.
3. I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.